Statuto della “Associazione Culturale USSArecibo”
Articolo 1: Costituzione e Durata
Art. 1.1 – E’ costituita l’associazione culturale denominata “USSArecibo”
L’associazione proseguirà l’attività già iniziata dai medesimi soci sotto forma di associazione non costituita con atto pubblico fin dal 10 aprile 1998.
Art. 1.2 – L’Associazione ha sede legale in Via Napoli n. 6/B, S. Spirito (BA) e la sua durata è illimitata.
Art. 1.3 – L’Associazione potrà eventualmente essere organizzata in ambito nazionale ed internazionale, mediante sedi distaccate gestite da un “rappresentante” locale.
Articolo 2: Gli Scopi
Art. 2.1 – L’associazione si propone la diffusione culturale della fantascienza ed in particolare del mondo fantastico delle serie televisive “Star Trek” e “Battlestar Galactica”. A tal fine verranno agevolate tutte le attività sociali atte al coinvolgimento del maggior numero di appassionati.
Per il conseguimento dello scopo sociale, l’Associazione, inoltre, potrà svolgere:
- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, inchieste, seminari ecc.;
- Iniziative ricreative: intrattenimenti di ogni genere;
- Attività associative: incontri, manifestazioni fra soci, ecc.;
- Attività di formazione: costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca;
- Attività editoriali: pubblicazioni di riviste cartacee, tramite internet e periodici tesi all’informazione dei soci ovvero del pubblico;
- Attività promozionali: offerta di prodotti e servizi a tutti soci tramite supporti multimediali e la rete internet;
- Ogni altra attività persegua lo scopo sociale.
Art. 2.2 – L’associazione si dichiara apartitica, apolitica e non persegue nessuno scopo di lucro.
Articolo 3: I Soci
Art. 3.1 – L’Associazione si compone di un numero illimitato di soci.
Sono soci tutti coloro che condividono le finalità perseguite dall’Associazione e partecipano alle attività sociali.
I soci si dividono in tre categorie: ”soci fondatori”, “soci ordinari” ed “associati”.
Sono “soci fondatori” coloro che hanno fondato, organizzano e gestiscono l’Associazione:
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo ed è necessaria la loro presenza per apportare modifiche allo Statuto e per eleggere il Presidente (legale rappresentante) dell’Associazione.
Sono “soci ordinari” coloro che organizzano e gestiscono le iniziative od attività dell’Associazione ricoprendo cariche od uffici sociali. Essi partecipano all’Assemblea ed hanno diritto di voto. Tra i “Soci Ordinari” il Consiglio Direttivo potrà eleggere dei “Rappresentanti”, che faranno le veci dell’Associazione in ambito locale.
Sono “associati” coloro che beneficiano delle iniziative od attività sociali senza partecipare alla organizzazione o gestione. Essi possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo attribuisce la qualifica di “socio ordinario” agli “associati” che si sono distinti per la frequenza all’Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione stessa.
Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo.
L’iscrizione ha durata annuale. Ogni socio è tenuto al versamento di una quota associativa di valore da determinarsi annualmente dal Consiglio Direttivo e comunque sempre in relazione alle esigenze della associazione escludendosi che il Consiglio Direttivo possa aumentare la quota annuale senza giustificato motivo.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e la tessera è strettamente personale.
Art. 3.2 – Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, religione e ideologia.
Possono partecipare all’Associazione anche persone giuridiche pubbliche e private e straniere.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibera a suo esclusivo giudizio in ordine alla ammissione dei nuovi associati.
Art. 3.3 – La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione o per scadenza del periodo associativo.
Il socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo. Eventuali quote versate non sono rimborsabili.
Il socio è tenuto al pieno rispetto dello statuto e all’osservanza delle delibere emanate dagli organi competenti. E’, altresì, tenuto al mantenimento di una irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’associazione e al rispetto degli spazi e delle strutture della stessa.
Il Collegio dei Probiviri può deliberare l’esclusione dei soci per i seguenti motivi:
a. indegnità morale;
b. inosservanza dello Statuto e dei regolamenti;
c. mancato versamento della quota associativa;
d. assunzione di comportamenti incompatibili con il prestigio ed il buon nome dell’Associazione, ovvero contrastanti con gli scopi dell’Associazione stessa,
e. Strumentalizzazione politica o utilizzo a fini di lucro o comunque di interesse personale;
Art. 3.4 – L’Associato può diventare “Socio Ordinario” per:
1. anzianità: dopo 5 (cinque) anni consecutivi di associazione;
2. meriti: promossi dal Consiglio Direttivo per particolare impegno o assidua partecipazione all’attività sociale.
Articolo 4: Gli Organi Associativi
Art. 4.1 – L’Associazione è composta dal Consiglio Direttivo denominato “Ponte di Comando”, l’Assemblea dei soci e il Collegio dei Probiviri.
Art. 4.2 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero di membri variabile, secondo la determinazione dell’Assemblea dei soci, da un minimo di sei ad un massimo di tredici.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
- un Presidente denominato “Capitano”;
- un Vice Presidente denominato “Comandante”;
- un tesoriere
- un segretario
- i soci fondatori
- i soci ordinari eletti
Il tesoriere, il segretario e tutti i soci facenti parte il Consiglio Direttivo, sono detti consiglieri.
Art. 4.3 – L’Assemblea dei soci è composta da:
- i soci fondatori, con diritto di voto
- i soci ordinari, con diritto di voto
- gli associati, con diritto di voto consultivo
Art. 4.4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su richiesta del Presidente, del Vice Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- coordinare le attività periodiche dell’Associazione;
- eleggere, il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare i “rappresentanti” locali dell’Associazione;
- eleggere il tesoriere e il segretario;
- approvare la richiesta di nuova iscrizione;
- determinare annualmente l’importo della quota associativa;
- redigere un regolamento interno;
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal suo membro più anziano per data d’iscrizione. Per la validità delle deliberazioni occorre l’intervento della metà dei componenti (per difetto) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 4.5 – I “Consiglieri” facenti parte il Consiglio Direttivo sono eletti direttamente dall’Assemblea dei soci tra i “soci ordinari”. La carica di “consigliere” ha durata tre anni, rieleggibile.
I primi consiglieri sono indicati nell’atto costitutivo.
I Consiglieri cessano dalla carica per morte, scadenza del termine, revoca, dimissioni o decadenza.
I Consiglieri devono adempiere i doveri del loro ufficio con la diligenza del mandatario e sono responsabili in solido verso l’Associazione e verso gli associati.
La responsabilità dei Consiglieri non si estende a quello tra essi che abbia fatto constatare il suo dissenso nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia al Collegio dei Probiviri.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente ed hanno effetto immediato. Per sostituire i Consiglieri dimissionari si ricorre ai primi dei non eletti alle precedenti elezioni e, in caso di impossibilità o rifiuto della carica, si indice un’Assemblea Ordinaria per l’elezione.
Le modalità di convocazione e di votazione saranno specificate nel regolamento interno dell’Associazione.
Art. 4.6 – Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, la loro durata è di tre anni e sono rieleggibili, vengono scelti in prima istanza tra i “soci fondatori”, fatto salvo il rifiuto o l’impossibilità della carica da parte di questi, e in seconda istanza tra i “Soci ordinari”.
Al Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore , è demandata la rappresentanza dell’associazione sia nei confronti di terzi che in caso di giudizio.
Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Nei casi d’urgenza può esercitare autonomamente i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne porta ad esecuzione le deliberazioni; svolge ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio Direttivo o assegnata dall’Assemblea.
In caso di impossibilità del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, per tutte le questioni riguardanti la ordinaria amministrazione, rimanendo vincolate le decisioni inerenti alla straordinaria amministrazione alla autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo.
Qualora il Presidente sia nella impossibilità di svolgere le sue funzioni per un periodo superiore a quattro mesi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggere un nuovo Presidente.
Art. 4.7 – Il segretario ed il tesoriere sono eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo e la loro durata è di tre anni, rieleggibile.
Il segretario ha il compito di:
- far da tramite tra i soci ed il Consiglio Direttivo
- curare l’ingresso dei nuovi soci
- redigere il verbale di riunione del Consiglio Direttivo
Il tesoriere ha il compito di gestire la contabilità e curare il patrimonio dell’associazione, redige altresì il rendiconto.
Art. 4.8 – L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
1. approva il rendiconto;
2. definisce le linee generali di attività dell’Associazione;
3. nomina tra i “soci ordinari”, o revoca i consiglieri;
4. Nomina tra i “soci ordinari”, o revoca i Probiviri;
L’Assemblea straordinaria:
1. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
2. delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, nonché sulla nomina e poteri dei liquidatori.
Hanno diritto d’intervento alla Assemblea Straordinaria tutti i soci. A ciascuno dei Soci spetta un solo voto, esercitatile di persona o per delega scritta (massimo una). L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente, ogni volta che il consiglio direttivo ne ravvisi le necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei “soci ordinari”, con avviso contenente la data, il luogo e l’ordine del giorno della riunione. L’avviso deve essere scritto (lettera o e-mail) e spedito almeno una settimana prima della data fissata e può indicare contestualmente la prima e la seconda convocazione, che deve seguire la prima di almeno 24 ore.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza, di persona o per delega (massimo una), di almeno la metà dei “soci ordinari” e delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà piu’ uno dei “soci ordinari” e della maggioranza dei soci “fondatori”.
Art. 4.9 – Le Assemblee, Ordinarie o Straordinarie, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. Il verbale di Assemblea è redatto da un socio.
Art. 4.10 – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Esso decide insindacabilmente su tutte le controversie che possono nascere all’interno dell’Associazione e sulle decisioni di espulsione.
La carica di Probiviro è incompatibile con quella di “Presidente”, “Vicepresidente” e “Consigliere”.
Art. 4.11 – I “rappresentanti” locali, nominati dal Consiglio Direttivo, e in stretta collaborazione con esso:
1. Rappresentano l’associazione in ambito locale;
2. Organizzano, gestiscono, coordinano l’attività locale dell’Associazione;
Articolo 5: Finanze e Patrimonio
Art. 5.1 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle donazioni volontarie dei soci;
b) da elargizioni e contributi di privati ed Enti Pubblici;
c) dagli avanzi derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
d) dalle quote sociali;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 5.2 – L’esercizio finanziario dura un anno con inizio dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Eventuali chiusure attive verranno riportate in entrata l’anno successivo.
Articolo 6: Scioglimento dell’Associazione
Art. 6.1 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o piu’ liquidatori, tra i “soci fondatori” e “soci ordinari”, ne stabilisce i poteri e determina la destinazione dell’eventuale avanzo.
Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono e sottoscrivono il rendiconto finale, indicando la destinazione dell’attivo e lo depositano, presso la sede, dandone comunicazione ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’avvertenza che essi possono prenderne visione e proporre eventuali impugnazioni giudiziarie entro trenta giorni.
Decorso tale termine senza che siano state proposte impugnazioni, il bilancio si intende approvato ed i liquidatori provvedono alla destinazione del residuo attivo in beneficenza.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda agli articoli relativi del c.c.
Per eventuali controversie il foro competente è quello di Bari.
Articolo 7: Regolamento Interno
Art. 7.1 – Per tutto ciò che riguarda la regolamentazione interna dell’associazione si rimanda all’apposito regolamento interno dell’Associazione.
Bari – S.Spirito 28 Gennaio 2003









